Art. 13
Comunicazione di informazioni
In vigore dal 3 lug 2013
Comunicazione di informazioni
1. L’AR è autorizzato a comunicare ai paesi terzi associati alla presente decisione, se opportuno e in funzione delle esigenze operative della missione, informazioni e documenti classificati dell’UE fino al livello "'RESTREINT UE" prodotti ai fini della missione, in conformità della decisione 2011/292/UE.
2. Qualora insorgano necessità operative precise ed immediate, l'AR è inoltre autorizzato a comunicare alle autorità locali informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello "RESTREINT UE" prodotti ai fini della missione, in conformità della decisione 2011/292/UE. A tale effetto sono adottate disposizioni tra l'AR e le competenti autorità locali.
3. L'AR è autorizzato a comunicare ai paesi terzi associati alla presente decisione e alle autorità locali documenti non classificati dell'UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative all'EUPOL COPPS e coperte dall'obbligo del segreto professionale ai sensi dell', paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio (4).
4. L'AR può delegare i poteri di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, nonché la capacità di concludere gli accordi di cui al paragrafo 2 a persone poste sotto l'autorità dell'AR, al comandante civile dell'operazione e/o al capomissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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