Art. 14 · Riesame

Art. 14

Riesame

In vigore dal 2 lug 2013
Riesame 1.   L'attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell'Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. L’RSUE presenta al Consiglio, alla Commissione e all'AR una relazione sui progressi compiuti entro la fine di ottobre 2013 e una relazione esauriente sull’esecuzione del mandato allo scadere dello stesso. 2.   Il mandato dell'RSUE è riesaminato entro il 31 dicembre 2013.
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