Art. 1
In vigore dal 28 giu 2013
Si approvano i seguenti piani di emergenza presentati dalla Croazia l’11 maggio 2013:
a)
il piano di emergenza nel quale vengono specificate le misure nazionali da applicare in caso di comparsa di un focolaio di malattia di Newcastle di cui all’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 92/66/CEE;
b)
il piano di emergenza in cui si definiscono le misure nazionali da applicare in caso di focolaio di peste suina classica di cui all’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2001/89/CE;
c)
il piano di emergenza che specifica le misure nazionali necessarie a garantire un elevato livello di preparazione e capacità di contrastare l’afta epizootica nonché un elevato livello di protezione ambientale e da applicare in caso di focolaio di afta epizootica di cui all’articolo 72, paragrafo 1, della direttiva 2003/85/CE;
d)
il piano di emergenza in cui si definiscono le misure nazionali da applicare in caso di comparsa di un focolaio d’influenza suina di cui all’articolo 62, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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