Art. 1
In vigore dal 28 giu 2013
In applicazione del principio della proporzionalità degressiva di cui all’articolo 14, paragrafo 2, primo comma, del trattato sull’Unione europea, si applicano i seguenti principi:
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l’assegnazione dei seggi del Parlamento europeo utilizza pienamente le soglie minime e massime fissate dal trattato sull’Unione europea onde rispecchiare il più possibile le dimensioni delle rispettive popolazioni degli Stati membri,
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il rapporto tra la popolazione e il numero dei seggi di ciascuno Stato membro, prima dell’arrotondamento ai numeri interi, varia in funzione della rispettiva popolazione, di modo che ciascun deputato al Parlamento europeo di uno Stato membro più popolato rappresenti più cittadini di ciascun deputato di uno Stato membro meno popolato ma, al contempo, più uno Stato membro è popolato, più abbia diritto a un numero di seggi elevato.
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