Art. 2
In vigore dal 27 giu 2013
Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 9 dell'accordo per esprimere il consenso dell'Unione a essere vincolata dallo stesso (2).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2014:941:oj#art-2