Art. 1

Art. 1

In vigore dal 27 giu 2013
1.   L’alternatore ad efficienza di generazione «Valeo Efficient Generation Alternator», destinato all’utilizzo nei veicoli di categoria M1, provvisto di un’efficienza minima del 77 per cento, è approvato come tecnologia innovativa ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009. 2.   I risparmi di CO2 realizzati attraverso l’uso dell’alternatore di cui al paragrafo 1 sono determinati secondo il metodo descritto nell’allegato. 3.   A norma dell’articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011, il risparmio di CO2 determinato in conformità al paragrafo 2 del suddetto articolo può essere certificato e indicato nel certificato di conformità e nella documentazione di omologazione di cui agli allegati I, VIII e IX della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) soltanto se la riduzione è pari o superiore alla soglia specificata nell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.
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