Art. 2
Campo di applicazione
In vigore dal 25 giu 2013
Campo di applicazione
1. Il programma specifico di controllo ed ispezione riguarda in particolare le seguenti attività:
a)
le attività di pesca ai sensi dell’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 nelle zone interessate; e
b)
le attività inerenti alla pesca, compresi la pesatura, la trasformazione, la commercializzazione, il trasporto e il magazzinaggio dei prodotti della pesca.
2. Il programma specifico di controllo ed ispezione si applica fino al 31 dicembre 2018.
3. Il programma specifico di controllo ed ispezione è attuato dal Belgio, dalla Danimarca, dalla Germania, dall’Irlanda, dalla Francia, dai Paesi Bassi, dalla Svezia e dal Regno Unito (in appresso «gli Stati membri interessati»).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec_impl:2013:328:oj#art-2