Art. 2 · Campo di applicazione

Art. 2

Campo di applicazione

In vigore dal 25 giu 2013
Campo di applicazione 1.   Il programma specifico di controllo ed ispezione riguarda in particolare le seguenti attività: a) le attività di pesca ai sensi dell’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 nelle zone interessate; e b) le attività inerenti alla pesca, compresi la pesatura, la trasformazione, la commercializzazione, il trasporto e il magazzinaggio dei prodotti della pesca. 2.   Il programma specifico di controllo ed ispezione si applica fino al 31 dicembre 2018. 3.   Il programma specifico di controllo ed ispezione è attuato dal Belgio, dalla Danimarca, dalla Germania, dall’Irlanda, dalla Francia, dai Paesi Bassi, dalla Svezia e dal Regno Unito (in appresso «gli Stati membri interessati»).
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