Art. 3

Art. 3

In vigore dal 24 giu 2013
1.   L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del progetto di cui all' è pari a 5 000 000 EUR. Il bilancio totale stimato per l'intero progetto è pari a 6 600 000 EUR, messi a disposizione attraverso il co-finanziamento del ministero federale tedesco degli affari esteri. 2.   Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio dell'Unione. 3.   La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 1. A tal fine, conclude il necessario accordo con la GIZ. L'accordo stabilisce che la GIZ deve assicurare la visibilità del contributo dell'Unione in funzione della sua entità. 4.   La Commissione si adopera per concludere l'accordo di cui al paragrafo 3 il più presto possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio sulle eventuali difficoltà incontrate in detto processo e sulla data di conclusione dell'accordo.
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