Art. 2

Art. 2

In vigore dal 24 giu 2013
1.   L'alto rappresentante dell'Unione per la politica estera e di sicurezza comune ("AR") è responsabile dell'attuazione della presente decisione. 2.   L'esecuzione tecnica del progetto di cui all', paragrafo 3, è svolta dalla Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH ("GIZ"). 3.   La GIZ svolge i suoi compiti sotto la responsabilità dell'AR. A tal fine l'AR stabilisce le necessarie modalità con la società stessa.
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