Art. 5 · Procedure relative alla valutazione del rischio

Art. 5

Procedure relative alla valutazione del rischio

In vigore dal 21 giu 2013
Procedure relative alla valutazione del rischio 1.   Il presente articolo si applica agli Stati membri interessati nonché, ai soli fini dell’applicazione del paragrafo 4, a tutti gli altri Stati membri. 2.   Gli Stati membri valutano i rischi inerenti agli stock e alle zone interessate sulla base della tabella di cui all’allegato I. 3.   La valutazione del rischio effettuata da ciascuno Stato membro esamina, sulla base dell’esperienza acquisita e facendo uso di tutte le informazioni disponibili e pertinenti, la probabilità che una determinata infrazione venga commessa e, nel caso, le possibili conseguenze. Combinando questi elementi, ciascuno Stato membro stabilisce un livello di rischio («molto basso», «basso», «medio», «alto» e «molto alto») per ciascuna categoria di ispezione di cui all’, paragrafo 2. 4.   Nel caso in cui un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro che non rientra fra quelli interessati, o un peschereccio di un paese terzo, operi nelle zone di cui all’, a tale peschereccio viene attribuito un livello di rischio in conformità del paragrafo 3. In assenza di informazioni e a meno che le autorità di bandiera non forniscano, nel quadro dell’, i risultati della propria valutazione del rischio effettuata a norma dell’, paragrafo 2, e del paragrafo 3, al peschereccio in questione viene attribuito un livello di rischio «molto alto».
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