Art. 3
In vigore dal 19 giu 2013
1. La Spagna recupera gli aiuti incompatibili concessi nell'ambito del regime di cui all' presso gli operatori di televisione digitale terrestre che li abbiano ricevuti direttamente o indirettamente.
2. Le somme da recuperare sono fruttifere di interessi a decorrere dalla data in cui sono state messe a disposizione dei beneficiari fino al loro recupero.
3. Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell'interesse composto conformemente al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (110).
4. La Spagna annulla tutti i pagamenti in sospeso degli aiuti che ricadono nel regime di cui all' a decorrere dalla data di notifica della presente decisione.
Storico versioni
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