Art. 2 · Prodotti d’origine animale immessi in libera pratica in Croazia prima del 1o luglio 2013

Art. 2

Prodotti d’origine animale immessi in libera pratica in Croazia prima del 1o luglio 2013

In vigore dal 14 giu 2013
Prodotti d’origine animale immessi in libera pratica in Croazia prima del 1o luglio 2013 I prodotti di cui all’, immessi in libera pratica in Croazia prima del 1o luglio 2013, possono continuare a essere immessi sul mercato sul territorio della Croazia per il periodo di un anno a decorrere dalla data predetta alle seguenti condizioni: a) non possono essere trattati da stabilimenti autorizzati a inviare i propri prodotti ad altri Stati membri; b) devono recare un marchio nazionale prescritto dalla normativa nazionale croata in vigore alla data dell’immissione in libera pratica e differente dal bollo sanitario di cui alla sezione I del capo III dell’allegato I del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) o dal marchio di identificazione di cui alla sezione I dell’Allegato II del regolamento (CE) n. 853/2004.
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