Art. 1 · Campo d’applicazione

Art. 1

Campo d’applicazione

In vigore dal 14 giu 2013
Campo d’applicazione La presente decisione si applica ai prodotti d’origine animale che: a) rientrano nel campo d’applicazione del regolamento (CE) n. 853/2004; b) non sono conformi a quanto prescritto dal regolamento (CE) n. 853/2004; c) sono stati introdotti in Croazia da paesi terzi prima del 1o luglio 2013.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2013:291:oj#art-1