Art. 1
Campo d’applicazione
In vigore dal 14 giu 2013
Campo d’applicazione
La presente decisione si applica ai prodotti d’origine animale che:
a)
rientrano nel campo d’applicazione del regolamento (CE) n. 853/2004;
b)
non sono conformi a quanto prescritto dal regolamento (CE) n. 853/2004;
c)
sono stati introdotti in Croazia da paesi terzi prima del 1o luglio 2013.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2013:291:oj#art-1