Art. 1 · Campo di applicazione

Art. 1

Campo di applicazione

In vigore dal 13 giu 2013
La decisione di esecuzione 2011/884/UE è così modificata: 1) l’ è sostituito dal seguente: « Campo di applicazione 1.   La presente decisione si applica ai prodotti figuranti nell’allegato I originari della Cina o da essa spediti. 2.   Gli Stati membri possono effettuare controlli fisici a campione, in conformità all’allegato II della presente decisione, su alimenti e mangimi originari della Cina o da essa spediti, diversi da quelli di cui al paragrafo 1, ma che possono consistere di, contenere o essere a base di riso, al fine di garantire la conformità all’articolo 4, paragrafo 3, e all’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1829/2003. 3.   La presente decisione non si applica alle partite di alimenti e di mangimi di cui al paragrafo 1 destinate ad un privato esclusivamente per consumo o uso personali. In caso di dubbio l’onere della prova incombe al destinatario della partita.»; 2) l’ è sostituito dal seguente: « Notifica preventiva 1.   Gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti o i loro rappresentanti notificano con adeguato anticipo la data e l’ora previste dell’arrivo fisico della partita e la natura della stessa alle autorità competenti al posto di ispezione frontaliero o al punto di entrata designato, secondo i casi. Gli operatori indicano inoltre la denominazione del prodotto specificando se si tratta di un alimento o di un mangime. 2.   A tal fine, essi compilano le parti pertinenti del documento comune di entrata (DCE) di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 669/2009 o del documento veterinario comune di entrata (DVCE) di cui all’ del regolamento (CE) n. 136/2004 (*1) e lo trasmettono alle autorità competenti al posto d’ispezione frontaliero o al punto di entrata designato, a seconda dei casi, almeno un giorno lavorativo prima dell’arrivo fisico della partita. 3.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai prodotti di cui all’allegato I che non contengono, non sono costituiti o non sono ottenuti dal riso. (*1)   GU L 21 del 28.1.2004, pag. 11.»;" 3) all’articolo 4, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1.   Ciascuna partita di prodotto di cui all’ è accompagnata da un rapporto di analisi per ciascun lotto e da un certificato sanitario conformi ai modelli di cui agli allegati III e IV, compilati, firmati e verificati da un rappresentante autorizzato dell’Entry Exit Inspection and Quarantine Bureau (Ufficio di ispezione e di quarantena d’entrata e d’uscita) della Repubblica popolare cinese (AQSIQ). Il rapporto di analisi e il certificato sanitario sono redatti in una lingua ufficiale dello Stato membro di importazione o in un’altra lingua che le autorità competenti di detto Stato membro hanno deciso di accettare. 2.   Se un prodotto figurante nell’allegato I non contiene, non è costituito o non è ottenuto dal riso, il rapporto di analisi e il certificato sanitario possono essere sostituiti da una dichiarazione dell’operatore responsabile della partita, attestante che l’alimento o il mangime non contiene, non è costituito o non è ottenuto dal riso. Tale dichiarazione è redatta in una lingua ufficiale dello Stato membro di importazione o in un’altra lingua che le autorità competenti di detto Stato membro hanno deciso di accettare.»; 4) l’articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Controlli ufficiali 1.   Ogni partita di prodotti di cui all’ è sottoposta a controlli documentali in modo da garantire il rispetto delle condizioni d’importazione di cui all’articolo 4. 2.   Se una partita di prodotti, diversi da quelli indicati all’articolo 4, paragrafo 2, non è accompagnata da un certificato sanitario e dal rapporto d’analisi di cui all’articolo 4, è rispedita nel paese di origine o distrutta. 3.   Se una partita è accompagnata dal certificato sanitario e dal rapporto d’analisi di cui all’articolo 4, l’autorità competente preleva un campione da analizzare conformemente all’allegato II da tutte le partite, al fine di accertare la presenza di OGM non autorizzati. Se la partita comprende più lotti, campionamento e analisi sono effettuati per ciascun lotto. 4.   L’autorità competente può autorizzare il trasporto successivo della partita in attesa dei risultati dei controlli fisici. In tal caso la partita rimane sotto il costante controllo delle autorità competenti in attesa dei risultati dei controlli fisici. 5.   Al termine dei controlli di cui ai paragrafi da 1 a 4, l’autorità competente: a) compila la sezione pertinente della parte II del DCE o, se del caso, del DVCE, e il funzionario responsabile dell’autorità competente timbra e firma l’originale di tale documento. Il DCE, o se del caso il DVCE possono essere compilati solo quando il risultato dell’analisi di cui al paragrafo 3 è disponibile; b) fanno e conservano una copia del DCE o, se del caso, del DVCE, firmato e timbrato. L’originale del DCE o, se del caso, del DVCE, accompagna la partita durante il trasporto successivo fino alla destinazione indicata nel DCE o nel DVCE. 6.   L’immissione in libera pratica delle partite è consentita solo quando, dopo il campionamento e le analisi effettuati in conformità all’allegato II, tutti i lotti di tale partita sono considerati conformi alla normativa UE. Questo requisito si applica anche alle partite sottoposte a prova in conformità all’, paragrafo 2.»; 5) l’articolo 9 è sostituito dal seguente: «Articolo 9 Disposizionii transitorie Fino al 5 agosto 2013, gli Stati membri autorizzano le importazioni di partite di prodotti di cui all’, paragrafo 1, fatta eccezione per i prodotti dell’allegato I, corrispondenti ai codici della nomenclatura combinata 1905 90 60 , 1905 90 90 e 2103 90 90 , che sono arrivati fisicamente nell’UE prima del 4 luglio 2013, anche se il DCE non è stato trasmesso all’autorità competente almeno un giorno lavorativo prima dell’arrivo fisico della partita, conformemente all’, paragrafo 2, a condizione che gli altri requisiti di cui all’ siano soddisfatti. Fino al 5 ottobre 2013, gli Stati membri autorizzano le importazioni di partite di prodotti di cui all’allegato I corrispondenti ai codici della nomenclatura combinata 1905 90 60 , 1905 90 90 e 2103 90 90 , che non soddisfano le condizioni di cui agli , a condizione che l’autorità competente abbia eseguito il campionamento e l’analisi a norma dell’articolo 5, paragrafo 3.»; 6) gli allegati I e II sono modificati in conformità agli allegati I e II della presente decisione.
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