Art. 9
In vigore dal 31 mag 2013
1. Il divieto di cui all', paragrafo 1, si applica fatta salva l'esecuzione di obblighi relativi alla consegna di merci derivanti da contratti assegnati o conclusi prima del 1o dicembre 2011.
2. I divieti di cui all’ si applicano senza pregiudizio dell’esecuzione di obblighi derivanti da contratti assegnati o conclusi prima del 1o dicembre 2011 riguardanti investimenti effettuati in Siria prima del 23 settembre 2011 da imprese stabilite negli Stati membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2013:255:oj#art-9