Art. 1 · Struttura della missione

Art. 1

Struttura della missione

In vigore dal 27 mag 2013
La decisione 2010/279/PESC è così modificata: 1. All', il paragrafo 1, è sostituito dal seguente: «1.   La missione di polizia dell'Unione europea in Afghanistan (l'“EUPOL AFGHANISTAN” o la “missione”), istituita dall'azione comune 2007/369/PESC, è prorogata a decorrere dal 31 maggio 2010 fino al 31 dicembre 2014.» 2. All'articolo 3, il paragrafo 1, è sostituito dal seguente: «1.   Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all', l'EUPOL AFGHANISTAN: a) assiste il governo afghano nel fare progredire la riforma istituzionale del ministero dell'interno e nel dare sviluppo ed attuazione coerente alle politiche e alla strategia per un dispositivo di polizia civile sostenibile ed efficace, specie per quanto riguarda la polizia (civile) afgana in uniforme e quella anticrimine; b) assiste il governo afghano nell'accrescere il livello di professionalità della Polizia nazionale afgana (ANP), in particolare sostenendo lo sviluppo delle infrastrutture nel campo della formazione e potenziando le capacità nazionali di elaborazione e svolgimento di attività di formazione; c) sostiene le autorità afgane nel dare ulteriore sviluppo ai collegamenti tra la polizia e il settore più vasto dello stato di diritto e assicura l'adeguata interazione con l'intero sistema giudiziario penale; d) migliora la coesione e il coordinamento tra attori internazionali e continua ad adoperarsi per lo sviluppo di strategie per la riforma della polizia, in particolar modo attraverso il Consiglio internazionale di coordinamento delle forze di polizia (IPCB), in stretto coordinamento con la comunità internazionale e mediante una permanente cooperazione con i partner principali, tra cui la missione Forza internazionale di assistenza alla sicurezza (ISAF) condotta dalla NATO e la missione di addestramento NATO e altri contributori. Questi compiti saranno ulteriormente sviluppati nel piano operativo (OPLAN). La missione svolge i suoi compiti, tra l'altro, con funzioni di controllo, guida, consulenza e formazione.» 3. L’articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 Struttura della missione 1.   La missione si comporrà di un comando avente sede a Kabul. La missione comprende: i) il capomissione e il suo ufficio, incluso un alto responsabile della sicurezza della missione; ii) una componente di polizia; iii) una componente per lo stato di diritto; iv) una componente di formazione; v) una componente locale; vi) sostegno alla missione; vii) se del caso, uffici locali fuori Kabul; viii) una componente di sostegno a Bruxelles. 2.   Il personale della missione è mobilitato a livello centrale, regionale e provinciale e può collaborare, se necessario, a livello di distretto ai fini dell'esecuzione del mandato relativamente alla valutazione di sicurezza e in presenza di fattori favorevoli come un adeguato supporto logistico e di sicurezza. Si concluderanno accordi tecnici con l'ISAF e il comando regionale/le nazioni guida della squadra di ricostruzione provinciale (PRT) per lo scambio di informazioni, il supporto medico, di sicurezza e logistico, compresi gli alloggi, a opera dei comandi regionali e delle PRT. 3.   Inoltre, una parte del personale della missione è schierato per migliorare il coordinamento strategico della riforma della polizia in Afghanistan, ove opportuno, e in particolare presso il segretariato dell'IPCB a Kabul.» 4. L’articolo 11 è sostituito dal seguente: «Articolo 11 Sicurezza 1.   Il comandante dell'operazione civile dirige la pianificazione delle misure di sicurezza effettuata dal capomissione e garantisce l'attuazione corretta ed efficace di tali misure per l'EUPOL AFGHANISTAN a norma dell'articolo 5. 2.   Il capomissione è responsabile della sicurezza dell'operazione e della conformità ai requisiti minimi di sicurezza applicabili all'operazione, in linea con la politica dell'Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione nel quadro di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato e relativi documenti giustificativi. 3.   Il capomissione è assistito da un alto responsabile della sicurezza della missione, che riferisce al capomissione e mantiene anche uno stretto rapporto funzionale con il servizio europeo per l'azione esterna. 4.   Il capomissione nomina funzionari della sicurezza nei luoghi di missione a livello provinciale e regionale, responsabili, sotto l'autorità dell'SMSO, della gestione quotidiana di tutti gli aspetti relativi alla sicurezza dei rispettivi elementi della missione. 5.   Il personale dell'EUPOL AFGHANISTAN è sottoposto a una formazione obbligatoria in materia di sicurezza prima di assumere le funzioni, a norma dell'OPLAN. Esso riceve altresì corsi periodici di aggiornamento sul posto, organizzati dall'alto responsabile della sicurezza. 6.   Il capomissione assicura la protezione delle informazioni classificate dell'UE conformemente alla decisione 2011/292/UE del Consiglio, del 31 marzo 2011, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE (*1). (*1)   GU L 141 del 27.5.2011, pag. 17.» " 5. All'articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUPOL AFGHANISTAN per il periodo dal 31 maggio 2010 fino al 31 luglio 2011 è di 54 600 000 EUR. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all’EUPOL AFGHANISTAN nel periodo dal 1o agosto 2011 al 31 luglio 2012 è di 60 500 000 EUR. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUPOL AFGHANISTAN nel periodo dal 1o agosto 2012 al 31 maggio 2013 è di 56 870 000 EUR. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUPOL AFGHANISTAN per il periodo dal 1o giugno 2013 fino al 31 dicembre 2014 è di 108 050 000 EUR.» 6. L'articolo 14 è sostituito dal seguente: «Articolo 14 Comunicazione di informazioni 1.   L'AR è autorizzato a diffondere alla NATO/ISAF informazioni e documenti classificati dell'UE prodotti ai fini della missione, in conformità della decisione 2011/292/UE. A tal fine si stabiliscono disposizioni tecniche a livello locale. 2.   L’AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione, se opportuno e in funzione delle esigenze della missione, informazioni e documenti classificati dell’UE fino al livello “CONFIDENTIEL UE” prodotti ai fini della missione, in conformità alla decisione 2011/292/UE. 3.   L'AR è autorizzato a comunicare all'UNAMA, se opportuno e in funzione delle esigenze operative della missione, informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello “RESTREINT UE” prodotti ai fini della missione, in conformità della decisione 2011/292/UE. A tal fine sono adottate disposizioni a livello locale. 4.   Qualora insorgano necessità operative precise e immediate, l'AR è inoltre autorizzato a comunicare allo Stato ospitante informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello “RESTREINT UE” prodotti ai fini della missione, in conformità della decisione 2011/292/UE. A tale effetto sono conclusi accordi tra l'AR e le competenti autorità dello Stato ospitante. 5.   L'AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione documenti non classificati dell'UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative alla missione coperti dall'obbligo del segreto professionale a norma dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento interno del Consiglio (*2). 6.   L'AR può delegare i poteri di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 5 nonché la capacità di concludere gli accordi di cui al paragrafo 4 a persone poste sotto la sua autorità, al comandante civile delle operazioni e/o al capomissione. (*2)  Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2009, relativa all'adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 35).» " 7. All’articolo 17, il secondo paragrafo è sostituito dal seguente: «Esso si applica dal 31o maggio 2010 al 31 dicembre 2014.»
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2013:240:oj#art-1