Art. 9
Norme di contabilizzazione per i disturbi naturali
In vigore dal 21 mag 2013
Norme di contabilizzazione per i disturbi naturali
1. Quando le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 5 del presente articolo sono soddisfatte, gli Stati membri possono escludere dai calcoli relativi ai loro obblighi di contabilizzazione a norma delle lettere a), b) e d) dell', paragrafo 1, le emissioni di gas a effetto serra non antropogeniche provenienti da sorgenti che derivano da disturbi naturali.
2. Se gli Stati membri applicano il paragrafo 1 del presente articolo, essi calcolano, conformemente al metodo di cui all'allegato VII, un livello di fondo per ciascuna delle attività di cui all', paragrafo 1, lettere a), b) e d). Le lettere a) e b) dell', paragrafo 1, hanno un livello di fondo comune. In alternativa, gli Stati membri possono applicare una metodologia specifica per paese, trasparente e comparabile, impiegando una serie storica coerente e inizialmente completa di dati anche per il periodo dal 1990 al 2009.
3. Gli Stati membri possono escludere dalla loro contabilizzazione LULUCF, ogni anno o al termine del rispettivo periodo di contabilizzazione, le emissioni non antropogeniche di gas a effetto serra provenienti da fonti che superano il livello di fondo calcolato conformemente al paragrafo 2 se:
a)
le emissioni in un particolare anno del periodo di contabilizzazione superano il livello di fondo più un margine. Se il livello di fondo è calcolato conformemente al metodo di cui all'allegato VII, tale margine è pari al doppio della deviazione standard della serie storica utilizzata per calcolare il livello di fondo. Se il livello di fondo è calcolato mediante una metodologia specifica per paese, gli Stati membri descrivono il modo in cui è stato determinato il margine, nei casi in cui tale margine è necessario. Qualsiasi metodologia utilizzata evita l'aspettativa di crediti netti durante il periodo di contabilizzazione;
b)
gli obblighi di informazione di cui al paragrafo 5 sono soddisfatti e comunicati dagli Stati membri.
4. Ogni Stato membro che esclude le emissioni non antropogeniche di gas a effetto serra provenienti da fonti legate ai disturbi naturali in un anno specifico del periodo di contabilizzazione:
a)
esclude dalla contabilizzazione per il resto del periodo di contabilizzazione tutti i successivi assorbimenti su terreni colpiti da disturbi naturali e in cui si sono verificate le emissioni di cui al paragrafo 3;
b)
non esclude le emissioni derivanti da attività di estrazione e di abbattimento di salvataggio avvenute su quei terreni a seguito del verificarsi di disturbi naturali;
c)
non esclude le emissioni derivanti dal fuoco prescritto avvenuto su quei terreni in quell'anno specifico del periodo di contabilizzazione;
d)
non esclude le emissioni su terreni che sono stati soggetti a disboscamento a seguito del verificarsi di disturbi naturali.
5. Gli Stati membri possono escludere le emissioni non antropogeniche di gas a effetto serra provenienti da fonti legate a disturbi naturali solo se forniscono informazioni trasparenti che dimostrino:
a)
che tutte le superfici colpite da disturbi naturali in quell'anno specifico di riferimento sono state individuate, come pure la loro localizzazione geografica, l'anno e le tipologie di disturbo naturale;
b)
che non è avvenuto alcun disboscamento per la restante parte del rispettivo periodo di contabilizzazione su terreni che sono stati colpiti da disturbi naturali e le cui emissioni sono state escluse dalla contabilizzazione;
c)
quali metodi e criteri verificabili saranno utilizzati per identificare il disboscamento su tali terreni negli anni successivi del periodo di contabilizzazione;
d)
ove possibile, quali misure volte a gestire o controllare l'impatto di tali disturbi naturali sono state adottate dallo Stato membro;
e)
ove possibile, quali misure volte a ripristinare le superfici colpite da tali disturbi naturali sono state adottate dallo Stato membro.
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' per rivedere gli obblighi di informazione di cui al paragrafo 5 del presente articolo per tener conto delle revisioni di atti adottate dagli organi dell'UNFCCC o del protocollo di Kyoto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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