Art. 8
Norme di contabilizzazione per la gestione delle terre coltivate, la gestione dei pascoli, la rivegetazione e il drenaggio e la riumidificazione delle zone umide
In vigore dal 21 mag 2013
Norme di contabilizzazione per la gestione delle terre coltivate, la gestione dei pascoli, la rivegetazione e il drenaggio e la riumidificazione delle zone umide
1. Nella contabilizzazione relativa alla gestione delle terre coltivate e alla gestione dei pascoli, ogni Stato membro registra le emissioni e gli assorbimenti risultanti da tali attività, calcolati come emissioni e assorbimenti in ciascun periodo di contabilizzazione di cui all'allegato I, cui è sottratto il valore ottenuto moltiplicando il numero di anni del periodo di contabilizzazione interessato per le emissioni e gli assorbimenti di detto Stato membro risultanti da tali attività nel suo anno di riferimento, come specificato nell'allegato VI.
2. Quando uno Stato membro decide di predisporre e mantenere una contabilizzazione per le attività di rivegetazione e/o drenaggio e riumidificazione di zone umide, esso applica il metodo di calcolo di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
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