Art. 6
Norme di contabilizzazione per la gestione delle foreste
In vigore dal 21 mag 2013
Norme di contabilizzazione per la gestione delle foreste
1. Gli Stati membri contabilizzano le emissioni e gli assorbimenti risultanti dalle attività di gestione delle foreste, calcolati come emissioni e assorbimenti in ciascun periodo di contabilizzazione di cui all'allegato I, cui è sottratto il valore ottenuto moltiplicando il numero di anni che costituiscono tale periodo per il loro livello di riferimento indicato nell'allegato II.
2. Se per un dato periodo di contabilizzazione il calcolo di cui al paragrafo 1 risulta negativo, gli Stati membri includono nella propria contabilizzazione, relativa alla gestione delle foreste, un quantitativo totale di emissioni e assorbimenti non superiore al 3,5 % delle emissioni da loro registrate nel proprio anno o periodo di riferimento specificato nell'allegato VI, come trasmesso all’UNFCCC nella corrispondente comunicazione dello Stato membro adottata a norma delle pertinenti decisioni in sede di COP relative all’anno o al periodo di riferimento per il secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto, escluse le emissioni e gli assorbimenti provenienti da attività di cui all', paragrafi 1, 2 e 3, moltiplicate per il numero di anni del periodo di contabilizzazione considerato.
3. Gli Stati membri provvedono affinché i metodi di calcolo che essi applicano alla propria contabilizzazione relativa alle attività di gestione delle foreste siano conformi all'appendice II della decisione 2/CMP.6 e siano coerenti con i metodi di calcolo applicati per il calcolo dei propri livelli di riferimento di cui all'allegato II con riguardo almeno agli aspetti seguenti:
a)
comparti di carbonio e gas a effetto serra;
b)
superficie oggetto di gestione forestale;
c)
prodotti legnosi;
d)
disturbi naturali.
4. Al massimo un anno prima del termine di ciascun periodo di contabilizzazione, gli Stati membri comunicano alla Commissione livelli di riferimento riveduti. Tali livelli di riferimento sono identici a quelli stabiliti dagli atti approvati dagli organi dell'UNFCCC o del protocollo di Kyoto o, in mancanza di tali atti, sono calcolati secondo il processo e le metodologie di cui alle pertinenti decisioni adottate dagli organi dell'UNFCCC o del protocollo di Kyoto o di accordi che ne derivano o succedono loro.
5. In caso di modifiche delle pertinenti disposizioni delle decisioni 2/CMP.6 o 2/CMP.7, gli Stati membri comunicano alla Commissione livelli di riferimento riveduti che rispecchiano tali modifiche, al massimo entro sei mesi dalla data di adozione delle modifiche stesse.
6. Quando uno Stato membro può disporre di metodologie migliori connesse ai dati utilizzati per determinare il livello di riferimento di cui all'allegato II, o in caso di un miglioramento significativo della qualità dei dati a cui ha accesso, esso esegue le correzioni tecniche opportune per includere l'effetto dei ricalcoli nella contabilizzazione della gestione delle foreste. Tali correzioni tecniche sono identiche a eventuali correzioni approvate nell'ambito del processo di revisione UNFCCC, ai sensi della decisione 2/CMP.7. Lo Stato membro interessato comunica tali correzioni alla Commissione al più tardi nell'ambito della presentazione di cui all', paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 525/2013.
7. Ai fini dei paragrafi 4, 5 e 6, gli Stati membri precisano il quantitativo di emissioni annue risultanti da disturbi naturali che sono state incluse nei loro livelli di riferimento riveduti e il metodo impiegato per stimare tale quantitativo.
8. La Commissione verifica le informazioni relative ai livelli di riferimento riveduti di cui ai paragrafi 4 e 5 e le correzioni tecniche di cui al paragrafo 6 al fine di assicurare la coerenza tra le informazioni trasmesse all'UNFCCC e quelle comunicate alla Commissione dagli Stati membri.
9. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' per aggiornare i livelli di riferimento di cui all'allegato II qualora uno Stato membro modifichi il suo livello di riferimento in virtù dei paragrafi 4 e 5 e questo sia approvato attraverso i processi UNFCCC.
10. Gli Stati membri registrano nella propria contabilizzazione relativa alla gestione delle foreste l'impatto di ogni modifica dell'allegato II con riguardo all'intero periodo di contabilizzazione interessato.
Storico versioni
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