Art. 5
Norme di contabilizzazione per l'imboschimento, il rimboschimento e il disboscamento
In vigore dal 21 mag 2013
Norme di contabilizzazione per l'imboschimento, il rimboschimento e il disboscamento
1. Nella contabilizzazione relativa all'imboschimento e al rimboschimento, gli Stati membri registrano le emissioni e gli assorbimenti che risultano unicamente da attività condotte su terreni che non risultavano foresta al 31 dicembre 1989. Gli Stati membri possono riportare le emissioni dell'imboschimento e del rimboschimento in un'unica contabilizzazione.
2. Gli Stati membri contabilizzano le emissioni e gli assorbimenti netti risultanti da attività di imboschimento, rimboschimento e disboscamento come il totale delle emissioni e degli assorbimenti per ciascuno degli anni compresi nel relativo periodo di contabilizzazione, sulla base di dati trasparenti e verificabili.
3. Gli Stati membri tengono la contabilità delle emissioni e degli assorbimenti sui terreni che sono stati identificati nella contabilità a norma dell', paragrafo 4, come la categoria di attività di imboschimento, rimboschimento o disboscamento, anche quando tale attività non sia più condotta su quei terreni.
4. Ciascuno Stato membro determina la superficie coperta da foresta utilizzando la stessa unità di risoluzione spaziale specificata nell'allegato V nei calcoli per le attività di imboschimento, rimboschimento e disboscamento.
Storico versioni
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