Art. 5 · Norme di contabilizzazione per l'imboschimento, il rimboschimento e il disboscamento

Art. 5

Norme di contabilizzazione per l'imboschimento, il rimboschimento e il disboscamento

In vigore dal 21 mag 2013
Norme di contabilizzazione per l'imboschimento, il rimboschimento e il disboscamento 1.   Nella contabilizzazione relativa all'imboschimento e al rimboschimento, gli Stati membri registrano le emissioni e gli assorbimenti che risultano unicamente da attività condotte su terreni che non risultavano foresta al 31 dicembre 1989. Gli Stati membri possono riportare le emissioni dell'imboschimento e del rimboschimento in un'unica contabilizzazione. 2.   Gli Stati membri contabilizzano le emissioni e gli assorbimenti netti risultanti da attività di imboschimento, rimboschimento e disboscamento come il totale delle emissioni e degli assorbimenti per ciascuno degli anni compresi nel relativo periodo di contabilizzazione, sulla base di dati trasparenti e verificabili. 3.   Gli Stati membri tengono la contabilità delle emissioni e degli assorbimenti sui terreni che sono stati identificati nella contabilità a norma dell', paragrafo 4, come la categoria di attività di imboschimento, rimboschimento o disboscamento, anche quando tale attività non sia più condotta su quei terreni. 4.   Ciascuno Stato membro determina la superficie coperta da foresta utilizzando la stessa unità di risoluzione spaziale specificata nell'allegato V nei calcoli per le attività di imboschimento, rimboschimento e disboscamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2013:529:oj#art-5