Art. 4 · Norme generali in materia di contabilizzazione

Art. 4

Norme generali in materia di contabilizzazione

In vigore dal 21 mag 2013
Norme generali in materia di contabilizzazione 1.   Nell'ambito della contabilizzazione di cui all', paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri indicano le emissioni con un segno positivo (+) e gli assorbimenti con un segno negativo (–). 2.   Nel predisporre e mantenere la loro contabilizzazione, gli Stati membri garantiscono la precisione, la completezza, la coerenza, la comparabilità e la trasparenza delle informazioni pertinenti al momento della stima delle emissioni e degli assorbimenti connessi alle attività di cui all', paragrafi 1, 2 e 3. 3.   Le emissioni e gli assorbimenti risultanti da attività che rientrano in più di una categoria di attività di cui all', paragrafi 1, 2 e 3, sono contabilizzati in un'unica categoria per evitare la doppia contabilizzazione. 4.   Gli Stati membri, sulla base di dati trasparenti e verificabili, determinano le superfici su cui è condotta un'attività che rientra in una delle categorie di cui all', paragrafi 1, 2 e 3. Essi garantiscono che tali superfici siano identificabili nell'ambito della contabilizzazione relativa alla categoria corrispondente. 5.   Gli Stati membri includono nella propria contabilizzazione di cui all', paragrafi 1, 2 e 3, ogni variazione della riserva di carbonio immagazzinata nei seguenti comparti: a) biomassa epigea; b) biomassa ipogea; c) lettiera; d) legno morto; e) carbonio organico nel suolo; f) prodotti legnosi. Gli Stati membri possono tuttavia decidere di non contabilizzare le variazioni nelle riserve di carbonio di cui al primo comma, lettere da a) a e), se il comparto di carbonio in questione non costituisce una sorgente. Gli Stati membri considerano che un comparto di carbonio non costituisce una sorgente solo quando ciò è dimostrato sulla base di dati trasparenti e verificabili. 6.   Gli Stati membri chiudono la contabilizzazione di cui all', paragrafi 1, 2 e 3, al termine di ciascun periodo di contabilizzazione di cui all'allegato I specificando in tale contabilizzazione il saldo delle emissioni e degli assorbimenti totali netti nel corso del pertinente periodo di contabilizzazione. 7.   Gli Stati membri mantengono una catalogazione completa e accurata di tutti i dati impiegati per conformarsi ai loro obblighi a norma della presente decisione almeno fino a quando la stessa è in vigore. 8.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all', al fine di modificare l'allegato I per aggiungere o modificare i periodi di contabilizzazione, al fine di garantire che essi corrispondano ai pertinenti periodi adottati dagli organi dell'UNFCCC o del protocollo di Kyoto o da accordi che ne derivano o succedono loro e siano coerenti con i periodi di contabilizzazione adottati dagli organi dell'UNFCCC o del protocollo di Kyoto o da accordi che ne derivano o succedono loro applicabili agli impegni assunti dall'Unione sulla riduzione delle emissioni in altri settori.
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