Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 21 mag 2013
Definizioni 1.   Ai fini della presente decisione si intende per: a)   «emissioni»: le emissioni antropogeniche di gas a effetto serra nell'atmosfera derivanti da sorgenti; b)   «assorbimenti»: gli assorbimenti antropogenici di gas a effetto serra dall'atmosfera a opera di pozzi; c)   «imboschimento»: la trasformazione in foresta, per azione antropica diretta, di un'area che non è stata foresta per un periodo di almeno 50 anni, mediante impianto, semina e/o intervento umano di sostegno alle modalità naturali di propagazione, se tale trasformazione ha avuto luogo dopo il 31 dicembre 1989; d)   «rimboschimento»: la trasformazione in foresta, per azione antropica diretta, di un'area non boschiva mediante impianto, semina e/o intervento umano di sostegno alle modalità naturali di propagazione, limitata a un terreno che era foresta, ma che ha cessato di essere foresta prima del 1o gennaio 1990 e che è stato riconvertito in foresta nel periodo dopo il 31 dicembre 1989; e)   «disboscamento»: la trasformazione, per azione antropica diretta, di una foresta in un'area non boschiva, se tale conversione ha avuto luogo dopo il 31 dicembre 1989; f)   «gestione delle foreste»: ogni attività risultante da un sistema di pratiche applicabili a una foresta che influenza le funzioni ecologiche, economiche o sociali della foresta; g)   «gestione delle terre coltivate»: ogni attività risultante da un sistema di pratiche applicabili a un terreno adibito a colture agricole e a un terreno ritirato dalla produzione o temporaneamente non adibito alla produzione di colture; h)   «gestione dei pascoli»: ogni attività risultante da un sistema di pratiche applicabili ai terreni utilizzati per la produzione zootecnica e volta a controllare o condizionare la quantità e il tipo di vegetazione e di animali prodotti; i)   «rivegetazione»: qualsiasi azione antropica diretta ad accrescere la riserva di carbonio di un sito che copra una superficie minima di 0,05 ettari, tramite la propagazione di vegetazione, purché tale attività non costituisca un intervento di imboschimento o di rimboschimento; j)   «riserva di carbonio»: la massa di carbonio immagazzinata in un comparto di carbonio; k)   «drenaggio e riumidificazione delle zone umide»: ogni attività risultante da un sistema di drenaggio o riumidificazione di aree che sono state drenate e/o riumidificate dopo il 31 dicembre 1989, che abbiano una superficie minima di 1 ettaro e su cui sia presente suolo organico, purché l'attività non costituisca un'altra attività per la quale è predisposta e mantenuta una contabilizzazione a norma dell', paragrafi 1, 2 e 3, e dove il drenaggio consista in una riduzione, per azione antropica diretta, della falda freatica del suolo, e la riumidificazione consista nell'inversione parziale o totale, per azione antropica diretta, di tale drenaggio; l)   «sorgente»: qualsiasi processo, attività o meccanismo che immette nell'atmosfera un gas a effetto serra, un aerosol o un precursore di un gas a effetto serra; m)   «pozzo»: qualsiasi processo, attività o meccanismo che assorbe dall'atmosfera un gas a effetto serra, un aerosol o un precursore di un gas a effetto serra; n)   «comparto di carbonio»: la totalità o una parte di un'entità o di un sistema biogeochimici presenti sul territorio di uno Stato membro nell'ambito dei quali è immagazzinato carbonio, un precursore di un gas a effetto serra contenente carbonio o un qualsiasi gas a effetto serra contenente carbonio; o)   «precursore di un gas a effetto serra»: un composto chimico che partecipa alle reazioni chimiche che producono uno dei gas a effetto serra di cui all', paragrafo 4; p)   «prodotto legnoso»: qualsiasi prodotto derivante da utilizzazioni legnose che ha lasciato un sito in cui il legno è raccolto; q)   «foresta»: un'area di terreno definita da valori minimi per superficie, copertura arborea o densità equivalente e altezza arborea potenziale nella fase di maturità sul luogo di crescita degli alberi, come precisato per ciascuno Stato membro nell'allegato V. Essa comprende superfici con alberi, inclusi giovani popolamenti naturali o gli impianti che devono ancora raggiungere i valori minimi per una copertura arborea o densità equivalente o l'altezza minima fissata nell'allegato V, compresa qualsiasi superficie che normalmente costituisce parte della zona forestale ma su cui non sono temporaneamente presenti alberi a seguito di un intervento umano come la raccolta o di cause naturali, ma che si prevede tornerà a essere coperta da foresta; r)   «copertura arborea»: la quota di una determinata superficie coperta dalla proiezione verticale del perimetro delle chiome arboree, espressa in percentuale; s)   «densità di popolazione»: la densità di alberi in piedi e in crescita su una superficie coperta da foresta, misurata in base a un metodo definito dallo Stato membro; t)   «disturbi naturali»: ogni evento o circostanza non antropogenico che causa un rilascio significativo di emissioni dalle foreste e il cui manifestarsi sfugge al controllo dello Stato membro interessato, a condizione che detto Stato membro sia obiettivamente incapace di limitare in misura significativa l'effetto degli eventi o delle circostanze sulle emissioni, anche successivamente al loro verificarsi; u)   «livello di fondo»: la media delle emissioni provocate da disturbi naturali in un dato periodo, esclusi i valori statisticamente anomali, calcolata ai sensi dell', paragrafo 2; v)   «valore di emivita»: il numero di anni necessari al quantitativo di carbonio immagazzinato in una categoria di prodotti legnosi per dimezzarsi rispetto al valore iniziale; w)   «ossidazione istantanea»: metodo di contabilizzazione basato sul presupposto che il rilascio nell'atmosfera dell'intero quantitativo di carbonio immagazzinato in prodotti legnosi avviene al momento della raccolta; x)   «abbattimento di salvataggio»: ogni attività di utilizzazione consistente nel recupero di legname, che può essere ancora utilizzato almeno in parte, proveniente da terreni colpiti da disturbi naturali. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' al fine di modificare le definizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo per garantire la coerenza tra tali definizioni e le eventuali modifiche delle pertinenti definizioni adottate dagli organi dell'UNFCCC o del protocollo di Kyoto o di accordi che ne derivano o che succedono loro. 3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' al fine di modificare l'allegato V per aggiornare i valori in esso elencati conformemente alle modifiche delle definizioni relative agli aspetti specificati nell'allegato V adottate dagli organi dell'UNFCCC o del protocollo di Kyoto o di accordi che ne derivano o che succedono loro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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