Art. 10 · Informazione sulle azioni LULUCF

Art. 10

Informazione sulle azioni LULUCF

In vigore dal 21 mag 2013
Informazione sulle azioni LULUCF 1.   Non più tardi di diciotto mesi dall'inizio di ciascun periodo di contabilizzazione di cui all'allegato I, gli Stati membri redigono e trasmettono alla Commissione informazioni sulle loro azioni LULUCF attuali e future volte a limitare o ridurre le emissioni e a mantenere o aumentare gli assorbimenti risultanti dalle attività di cui all', paragrafi 1, 2 e 3, della presente decisione, come documento separato o come parte chiaramente identificabile delle loro strategie nazionali di sviluppo a basse emissioni di carbonio di cui all' del regolamento (UE) n. 525/2013 o di altre strategie o piani nazionali connessi al settore LULUCF. Gli Stati membri provvedono a consultare una vasta gamma di parti interessate. Se uno Stato membro trasmette tali informazioni come parte delle sue strategie di sviluppo a basse emissioni di carbonio di cui al regolamento (UE) n. 525/2013, si applica il pertinente calendario specificato in detto regolamento. Le informazioni sulle azioni LULUCF coprono la durata del periodo di contabilizzazione considerato, di cui all'allegato I. 2.   Gli Stati membri includono nelle loro informazioni sulle azioni LULUCF almeno le seguenti informazioni relative a ciascuna delle attività di cui all', paragrafi 1, 2 e 3: a) una descrizione delle tendenze delle emissioni e degli assorbimenti compresi, se possibile, i trend storici, nella misura in cui si possano ragionevolmente ricostruire; b) proiezioni relative alle emissioni e agli assorbimenti per il periodo di contabilizzazione; c) un'analisi delle possibilità di limitazione o riduzione delle emissioni e di mantenimento o incremento degli assorbimenti; d) un elenco delle misure più adatte per tener conto delle situazioni nazionali, comprese, se del caso, ma non limitate, alle misure indicative specificate all'allegato IV, che lo Stato membro sta pianificando o che sono da attuare al fine di sfruttare le possibilità di mitigazione eventualmente identificate dall'analisi di cui alla lettera c); e) le politiche esistenti e pianificate al fine di applicare le misure di cui alla lettera d), inclusa una descrizione quantitativa o qualitativa dell'effetto atteso di tali misure sulle emissioni e sugli assorbimenti, tenendo conto di altre politiche e misure connesse al settore LULUCF; f) calendari indicativi di adozione e attuazione delle misure di cui alla lettera d). 3.   La Commissione può fornire orientamenti e assistenza tecnica agli Stati membri per agevolare lo scambio di informazioni. La Commissione può, in consultazione con gli Stati membri, sintetizzare le conclusioni ricavate da tutte le informazioni degli Stati membri sulle azioni LULUCF per facilitare lo scambio di conoscenze e buone prassi tra Stati membri. 4.   Gli Stati membri presentano alla Commissione, entro una data a metà di ciascun periodo di contabilizzazione, nonché entro la fine di ciascuno di tali periodi di cui all'allegato I, una relazione che descrive i progressi compiuti nell'attuazione delle azioni LULUCF. La Commissione può pubblicare una relazione di sintesi sulla base delle relazioni di cui al primo comma. Gli Stati membri rendono disponibili al pubblico le informazioni in merito alle loro azioni LULUCF e le relazioni di cui al primo comma entro tre mesi dalla presentazione alla Commissione.
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