Art. 1
In vigore dal 14 mag 2013
1. Fatta salva l’entrata in vigore di un accordo che dovrà essere concluso dalla Repubblica ceca e dalla Repubblica di Polonia sulla manutenzione dei ponti e dei tratti stradali comuni al confine ceco-polacco di cui all’allegato I della presente decisione e sulla costruzione e successiva manutenzione dei ponti al confine ceco-polacco di cui all’allegato II della presente decisione, la Repubblica ceca e la Repubblica di Polonia sono autorizzate, in conformità agli , ad applicare misure di deroga all’ della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda la costruzione e la manutenzione di tali ponti di confine e tratti di strada comuni, tutti situati in parte nel territorio della Repubblica ceca e in parte nel territorio della Repubblica di Polonia.
2. La presente autorizzazione si applica a tutti gli altri ponti e tratti di strada comuni che rientrano nell’ambito di applicazione dell’accordo di cui al paragrafo 1 attraverso uno scambio di note diplomatiche. Il comitato IVA, istituito ai sensi dell’articolo 398 della direttiva 2006/112/CE, deve esserne informato.
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