Art. 1

Art. 1

In vigore dal 13 mag 2013
1.   Nella 65a sessione del comitato per la protezione dell’ambiente marino dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO) l’Unione assume posizione favorevole all’adozione delle modifiche del regime di valutazione delle condizioni delle navi [risoluzione MEPC.94(46)], che il medesimo comitato ha approvato nella 64a sessione e che sono riportate negli allegati 13 e 16 del documento dell’IMO MEPC 64/23/Add. 1. 2.   Nella 92a sessione del comitato della sicurezza marittima dell’IMO l’Unione assume posizione favorevole all’adozione degli emendamenti del codice internazionale di gestione della sicurezza (codice ISM) e relative linee guida e all’introduzione di un nuovo obbligo di addestramento al soccorso in spazio chiuso nella regola 19 del capitolo III della convenzione SOLAS, nel capitolo 18 dei codici per le unità veloci 1994 e 2000 e nel capitolo 17 del codice di sicurezza per i natanti a sostentazione dinamica, emendamenti che il medesimo comitato ha approvato nella 91a sessione e che sono riportati, rispettivamente, negli allegati 22, 30 e 31 del documento dell’IMO MSC 91/22/Add. 2, e nell’allegato 4 del documento dell’IMO MSC 92/3/1. 3.   La posizione dell’Unione indicata nei paragrafi 1 e 2 è espressa dagli Stati membri che sono membri dell’IMO, i quali agiscono di concerto nell’interesse dell’Unione. 4.   Possono essere convenute modifiche formali e di lieve entità a tale posizione senza modificarla.
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