Art. 3
In vigore dal 2 mag 2013
1. La Francia è tenuta a farsi rimborsare dal beneficiario gli aiuti di cui all', paragrafo 1.
2. Le somme da recuperare producono interessi a decorrere dalla data in cui sono stati messi a disposizione del beneficiario fino al loro recupero effettivo.
3. Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell'interesse composto conformemente al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 (1) e al regolamento (CE) n. 271/2008 che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 (138).
4. La Francia annulla tutti i versamenti degli aiuti di cui all’, paragrafo 1, che potrebbero essere effettuati dalla data di notifica della presente decisione.
Storico versioni
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