Art. 2
In vigore dal 2 mag 2013
1. Le compensazioni versate alla SNCM per l'implementazione delle capacità aggiuntive di cui ai paragrafi I a) 2), I b) 2) e I d) 1.4) del capitolato d'oneri della suddetta convenzione per la concessione di servizio pubblico sono incompatibili con il mercato interno.
2. Le compensazioni versate alla SNCM e alla CMN ai fini degli altri servizi previsti dalla convenzione per la concessione di servizio pubblico sono compatibili con il mercato interno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2013:435:oj#art-2