Art. 2

Art. 2

In vigore dal 26 apr 2013
Per l’esercizio finanziario 2012, i conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese inerenti a ciascun programma di sviluppo rurale finanziato dal FEASR, riportati nell’allegato II, sono stati stralciati dalla presente decisione e formeranno oggetto di una futura decisione di liquidazione.
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