Art. 2

Art. 2

In vigore dal 24 apr 2013
1.   Gli Stati membri cancellano tutte le quote assegnate al trasporto aereo per il 2012 che non siano state rilasciate o, qualora siano state rilasciate, che siano state loro restituite, concernenti i voli da e verso gli aeroporti di cui all’. 2.   Per quanto concerne la cancellazione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri mettono all’asta un numero ridotto di quote assegnate al trasporto aereo per il 2012. Tale riduzione è proporzionale al numero totale inferiore di quote assegnate al trasporto aereo in circolazione. Nella misura in cui il suddetto numero inferiore di quote non sia stato messo all’asta prima del 1o maggio 2013, gli Stati membri adeguano di conseguenza il numero delle quote assegnate al trasporto aereo da mettere all’asta nel 2013.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2013:377(1):oj#art-2