Art. 5 · Riservatezza e informazioni classificate

Art. 5

Riservatezza e informazioni classificate

In vigore dal 23 apr 2013
Riservatezza e informazioni classificate Gli Stati membri e la Commissione garantiscono la protezione delle informazioni considerate riservate o classificate da uno Stato membro, un’istituzione internazionale, la Commissione o terzi a norma della legislazione unionale e nazionale, e in particolare: — delle informazioni commerciali riservate, — delle informazioni connesse alla tutela della vita privata, e — delle informazioni connesse alla pubblica sicurezza e alla difesa. Ciò non pregiudica il diritto delle autorità competenti di procedere alla divulgazione delle suddette informazioni ove la normativa nazionale lo consenta e qualora ciò sia indispensabile ai fini dell’adempimento dei loro compiti. La divulgazione di tali informazioni deve essere proporzionata e prendere in considerazione l’interesse legittimo della parte interessata alla tutela di ciascuna delle informazioni suddette.
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