Art. 2

Art. 2

In vigore dal 22 apr 2013
Gi effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica. Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013. Essa cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2018. Tuttavia, qualora il Consiglio, deliberando ai sensi dell’articolo 113 del trattato, adotti un sistema generale modificato di tassazione dei prodotti energetici con cui l’autorizzazione concessa dall’ della presente decisione non fosse compatibile, la presente decisione cessa di produrre effetti alla data di applicazione delle norme modificate.
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