Art. 1

Art. 1

In vigore dal 22 apr 2013
La Francia è autorizzata ad applicare una riduzione dell’aliquota di accisa non superiore a 1 EUR per ettolitro sulla benzina senza piombo utilizzata come carburante per motori e destinata al consumo nei dipartimenti della Corsica. La riduzione non deve essere superiore ai costi supplementari di trasporto, immagazzinamento e distribuzione a carico dei dipartimenti della Corsica rispetto alla Francia continentale. L’aliquota ridotta rispetta gli obblighi previsti nella direttiva 2003/96/CE, in particolare i livelli minimi di cui all’articolo 7.
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