Art. 1
In vigore dal 22 apr 2013
La Francia è autorizzata ad applicare una riduzione dell’aliquota di accisa non superiore a 1 EUR per ettolitro sulla benzina senza piombo utilizzata come carburante per motori e destinata al consumo nei dipartimenti della Corsica.
La riduzione non deve essere superiore ai costi supplementari di trasporto, immagazzinamento e distribuzione a carico dei dipartimenti della Corsica rispetto alla Francia continentale.
L’aliquota ridotta rispetta gli obblighi previsti nella direttiva 2003/96/CE, in particolare i livelli minimi di cui all’articolo 7.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2013:192:oj#art-1