Art. 1

Art. 1

In vigore dal 22 apr 2013
In deroga agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE, la Lettonia è autorizzata a limitare a 80 % il diritto a detrarre l’imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle spese relative alle autovetture per il trasporto di passeggeri non interamente utilizzate a fini professionali.
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