Art. 8 · Comitato direttivo

Art. 8

Comitato direttivo

In vigore dal 22 apr 2013
Comitato direttivo 1.   Il comitato, composto da un rappresentante nominato da ciascuno Stato membro, è l’organo decisionale dell’AESD. Ogni membro del comitato può essere rappresentato o accompagnato da un supplente. 2.   I membri del comitato possono essere accompagnati da esperti alle riunioni del comitato. 3.   Il comitato è presieduto da un rappresentante dell’alto rappresentante adeguatamente esperto. Esso si riunisce almeno due volte all’anno. 4.   I rappresentanti dei paesi in via di adesione all’Unione possono assistere alle riunioni del comitato in qualità di osservatori. 5.   Il capo dell’AESD, il presidente del consiglio accademico e, se del caso, i presidenti delle sue diverse configurazioni, nonché un rappresentante della Commissione partecipano alle riunioni del comitato senza diritto di voto. 6.   Il comitato: a) stabilisce il programma accademico annuale dell’AESD, sulla base del concetto di formazione dell’AESD; b) fornisce un orientamento globale per i lavori del consiglio accademico; c) approva e sottopone a riesame periodico il concetto di formazione dell’AESD nel rispetto dei requisiti convenuti in materia di formazione dell’AESD; d) sceglie lo Stato membro o gli Stati membri che ospitano le attività di formazione dell’AESD e gli istituti che le svolgono; e) elabora e stabilisce i programmi generali di studio per tutte le attività formative dell’AESD; f) prende atto dei rapporti di valutazione relativi ai corsi e approva una relazione generale annuale sulle attività di formazione dell’AESD, da trasmettere agli organi competenti del Consiglio; g) nomina i presidenti del consiglio accademico e delle sue diverse configurazioni per un periodo di almeno due anni accademici; h) prende i provvedimenti necessari per quanto riguarda il funzionamento dell’AESD nella misura in cui tale compito non sia attribuito ad altri organi; i) approva il bilancio annuale ed eventuali bilanci rettificativi, su proposta del capo dell’AESD; j) approva i conti annuali e dà scarico al capo dell’AESD; k) approva disposizioni aggiuntive applicabili alle spese gestite dall’AESD; l) approva eventuali accordi di finanziamento e/o accordi tecnici conclusi con la Commissione, il SEAE o uno Stato membro in relazione al finanziamento e/o all’esecuzione delle spese dell’AESD; m) approva le disposizioni applicabili al personale distaccato presso l’AESD; n) decide in merito all’apertura di specifiche attività di formazione dell’AESD alla partecipazione di paesi terzi nell’ambito politico generale stabilito dal Comitato politico e di sicurezza. 7.   Il comitato approva il suo regolamento interno. 8.   Il comitato delibera a maggioranza qualificata, quale definita al titolo II del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
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