Art. 6 · Capacità giuridica

Art. 6

Capacità giuridica

In vigore dal 22 apr 2013
Capacità giuridica 1.   L’AESD dispone della capacità giuridica necessaria per svolgere i suoi compiti e realizzare i suoi obiettivi, per concludere contratti e accordi amministrativi necessari al suo funzionamento, compreso per il distacco di personale, per acquistare attrezzature, in particolare materiale pedagogico, per detenere conti bancari e per stare in giudizio. 2.   L’eventuale responsabilità derivante da contratti conclusi dall’AESD è coperta dai fondi di cui dispone in conformità degli .
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