Art. 12
Personale dell’AESD
In vigore dal 22 apr 2013
Personale dell’AESD
1. Il personale dell’AESD è costituito da:
a)
personale distaccato presso l’AESD dalle istituzioni dell’Unione, dal SEAE e dalle agenzie dell’Unione;
b)
esperti nazionali distaccati presso l’AESD dagli Stati membri.
2. L’AESD può accogliere tirocinanti nonché professori e ricercatori invitati.
3. Il comitato, su proposta dell’Alto rappresentante, definisce ove necessario le condizioni applicabili ai tirocinanti e ai professori e ricercatori invitati.
4. La decisione dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 23 marzo 2011, che fissa il regime applicabile agli esperti nazionali distaccati presso il servizio europeo per l’azione esterna (4), si applica mutatis mutandis agli esperti nazionali distaccati presso l’AESD dagli Stati membri.
Storico versioni
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