Art. 8
In vigore dal 22 apr 2013
1. È vietata l'apertura di nuove succursali, filiali o uffici di rappresentanza di banche della RPDC, compresa la banca centrale della RPDC, sue succursali e filiali, e di altre entità finanziarie di cui all', paragrafo 1, nel territorio degli Stati membri.
2. È vietato alle banche della RPDC, compresa la banca centrale della RPDC, sue succursali e filiali, e ad altre entità finanziarie di cui all', paragrafo 1:
a)
la creazione di nuove imprese in partecipazione con banche soggette alla giurisdizione degli Stati membri;
b)
l'acquisizione di diritti di proprietà in banche soggette alla giurisdizione degli Stati membri;
c)
l'apertura di relazioni bancarie corrispondenti in banche soggette alla giurisdizione degli Stati membri;
d)
il mantenimento di relazioni bancarie corrispondenti in banche soggette alla giurisdizione degli Stati membri nei casi in cui vi siano fondati motivi per ritenere che questo potrebbe contribuire ai programmi legati alle armi nucleari o ai missili balistici della RPDC, o altre attività vietate dalle risoluzioni UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) e 2094 (2013) o con la presente decisione, o per l'evasione delle misure imposte da tali risoluzioni UNSCR o dalla presente decisione.
3. È vietata l'apertura di uffici di rappresentanza, succursali, filiali o conti bancari nella RPDC ad istituzioni finanziarie ubicate nel territorio degli Stati membri o sotto la loro giurisdizione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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