Art. 4

Art. 4

In vigore dal 22 apr 2013
Sono vietati la fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o indiretti di beni di lusso alla RPDC da parte di cittadini degli Stati membri o attraverso il territorio degli Stati membri o in provenienza da esso ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri, siano o meno tali beni originari del territorio degli Stati membri. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dalla presente disposizione.
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