Art. 19

Art. 19

In vigore dal 22 apr 2013
1.   Il Consiglio adotta le modifiche dell'allegato I sulla scorta di quanto determinato dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni. 2.   Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta degli Stati membri o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, redige gli elenchi contenuti negli allegati II o III e adotta le relative modifiche.
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