Art. 16

Art. 16

In vigore dal 22 apr 2013
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per vigilare al fine di impedire che a cittadini della RPDC sia impartita, nel proprio territorio o da propri cittadini, un’istruzione o formazione specialistica in discipline che contribuirebbero ad attività nucleari della RPDC sensibili in termini di proliferazione e allo sviluppo di vettori di armi nucleari.
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