Art. 13
In vigore dal 22 apr 2013
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio:
a)
alle persone indicate dal comitato delle sanzioni o dal Consiglio di sicurezza come responsabili, anche mediante il sostegno o la promozione, delle politiche della RPDC in relazione ai suoi programmi legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, nonché ai familiari di tali persone o alle persone che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, elencati nell’allegato I;
b)
alle persone che non figurano nell’allegato I, elencate nell'allegato II:
i)
che sono responsabili, anche mediante il sostegno o la promozione, dei programmi della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione;
ii)
che prestano servizi finanziari o il trasferimento da, verso e attraverso il territorio degli Stati membri, o con il coinvolgimento di cittadini degli Stati membri o di entità disciplinate dal loro diritto interno, o di persone o istituzioni finanziarie ubicate nel loro territorio, di attività o risorse finanziarie o di altro tipo che possano contribuire ai programmi della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa;
iii)
che sono coinvolte nella fornitura, anche tramite prestazione di servizi finanziari, alla RPDC o dalla RPDC di armi e materiale correlato di tutti i tipi, o di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa,
c)
alle persone che non figurano negli allegati I o II che lavorano per conto o sotto la direzione di persone o entità elencate negli allegati I o II o che aiutano ad eludere le sanzioni o violano le disposizioni delle risoluzioni UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) o 2094 (2013) o della presente decisione, elencate nell'allegato III della presente decisione.
2. Il paragrafo 1, lettera a), non si applica se, in una valutazione caso per caso, il comitato delle sanzioni stabilisce che il viaggio è giustificato da motivi umanitari, inclusi gli obblighi religiosi, o se giunge alla conclusione che una deroga contribuisca altrimenti al conseguimento degli obiettivi delle risoluzioni UNSCR 1718 (2006) UNSCR 1874 (2009), 2087 (2013) o 2094 (2013).
3. Il paragrafo 1 non obbliga gli Stati membri a vietare ai loro cittadini l'ingresso al territorio nazionale.
4. Il paragrafo 1 lascia impregiudicati i casi in cui lo Stato membro è vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, segnatamente:
a)
in qualità di paese che ospita un'organizzazione internazionale intergovernativa;
b)
in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o sotto i suoi auspici;
c)
in base ad un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità;
d)
in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (patti lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l’Italia.
5. Si considera applicabile il paragrafo 4 anche qualora lo Stato membro ospiti l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).
6. Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna delle situazioni in cui uno Stato membro concede una deroga ai sensi dei paragrafi 4 o 5.
7. Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite dal paragrafo 1, lettera b), allorquando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall’esigenza di partecipare a riunioni intergovernative, comprese quelle promosse dall’Unione, o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell’OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente la democrazia, i diritti umani e lo Stato di diritto nella RPDC.
8. Lo Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 7 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un’obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.
9. Il paragrafo 1, lettera c) non si applica in caso di transito di rappresentanti del Governo della RPDC verso la sede delle Nazioni Unite per esercitare attività relative alle Nazioni Unite.
10. Nei casi in cui lo Stato membro autorizzi, ai sensi dei paragrafi 4, 5, 7 e 9, l'ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate nell'allegato I, II, o III, l'autorizzazione è limitata ai fini e alle persone per cui è rilasciata.
11. Gli Stati membri vigilano e limitano l'ingresso o il transito nel loro territorio di persone che lavorano per conto o sotto la direzione di persone o entità designate elencate nell'allegato I.
Storico versioni
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