Art. 10

Art. 10

In vigore dal 22 apr 2013
1.   Gli Stati membri, in accordo con le proprie autorità nazionali e conformemente alla propria legislazione nazionale e nel rispetto del diritto internazionale, ispezionano tutti i carichi diretti nella RPDC o provenienti da tale paese nel proprio territorio, inclusi porti e aeroporti, o in transito attraverso tale territorio, o per i quali la RPDC o suoi cittadini o persone e entità che agiscano per loro conto abbiano svolto un ruolo di intermediari o facilitatori, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che il carico contenga prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati dalle risoluzioni UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) o 2094 (2013) o dalla presente decisione. 2.   Gli Stati membri ispezionano navi in alto mare, con il consenso dello Stato di bandiera, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che il carico di tali navi contenga prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi della presente decisione. 3.   Gli Stati membri cooperano, conformemente alla loro legislazione nazionale, alle ispezioni ai sensi dei paragrafi 1 e 2. 4.   Gli aeromobili e le navi che trasportano carichi con destinazione o in provenienza dalla RPDC sono soggetti all’obbligo di fornire informazioni supplementari preventive all’arrivo e alla partenza per tutte le merci in entrata o in uscita da uno Stato membro. 5.   Nei casi in cui è effettuata l’ispezione di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri sequestrano e distruggono i prodotti di cui sono vietati la fornitura, la vendita, il trasferimento o l'esportazione ai sensi della presente decisione in conformità del punto 14 della UNSCR 1874 (2009) e del punto 8 della UNSCR 2087 (2013). 6.   Gli Stati membri vietano l'ingresso nei loro porti a qualsiasi nave che abbia rifiutato un'ispezione dopo che tale ispezione sia stata autorizzata dallo Stato di bandiera della nave, o se una nave battente bandiera della RPDC ha rifiutato un'ispezione ai sensi del punto 12 della UNSCR 1874 (2009). 7.   Il paragrafo 6 non si applica se l'ingresso è richiesto a fini di ispezione o in caso di emergenza o in caso di ritorno al porto di partenza.
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