Art. 2 · Regole sulla riproduzione delle banconote in euro

Art. 2

Regole sulla riproduzione delle banconote in euro

In vigore dal 19 apr 2013
Regole sulla riproduzione delle banconote in euro 1.   Per «riproduzione» si intende qualsiasi immagine tangibile o intangibile che utilizza tutta o parte della banconota in euro come specificato nell’, ovvero parti dei singoli elementi figurativi, quali, inter alia, colore, dimensioni e uso di lettere o simboli, la cui immagine possa somigliare o dare l’impressione generale di una banconota in euro autentica, indipendentemente da: a) la dimensione dell’immagine; o b) il materiale (o i materiali) ovvero la tecnica (o le tecniche) usate per produrla; o c) se siano stati alterati o aggiunti gli elementi del disegno della banconota in euro, comprese lettere o simboli. 2.   Le riproduzioni che il pubblico possa confondere per banconote in euro autentiche sono considerate illecite. 3.   Le riproduzioni conformi ai seguenti criteri sono considerate lecite in quanto non sussiste il pericolo di confusione da parte del pubblico con banconote in euro autentiche: a) riproduzioni su un solo lato di una banconota in euro, come descritta nell’, a condizione che le loro dimensioni siano uguali o superiori al 125 % sia in lunghezza che in larghezza, ovvero uguali o non superiori al 75 % sia in lunghezza che in larghezza rispetto alle dimensioni della banconota in euro corrispondente, come descritta all’; o b) riproduzioni su entrambi i lati di una banconota in euro, come specificato dall’, a condizione che le dimensioni delle stesse siano uguali o superiori al 200 % sia in lunghezza che in larghezza, ovvero uguali o non superiori al 50 % sia in lunghezza che in larghezza, rispetto alle dimensioni della banconota in euro corrispondente, come descritta all’; o c) riproduzioni di singoli elementi figurativi di una banconota in euro come descritta nell’, a condizione che tali elementi figurativi non siano raffigurati su uno sfondo rassomigliante a quello di una banconota; o d) riproduzioni su un solo lato raffiguranti una parte del fronte o del retro di una banconota in euro a condizione che tale parte sia inferiore ad un terzo dell’originale del fronte o del retro della banconota in euro così come descritta nell’; o e) riproduzioni in materiale nettamente diverso dalla carta, che si differenzi in maniera evidente dal materiale usato per le banconote; o f) riproduzioni non tangibili disponibili in formato elettronico su siti web, ovvero tramite strumenti di comunicazione via cavo o senza filo, ovvero tramite qualsiasi altro mezzo che permetta al pubblico di accedere a tali riproduzioni intangibili in luoghi e momenti scelti da loro individualmente, a condizione che: — la parola SPECIMEN (campione) sia incorporata diagonalmente sulla riproduzione nel carattere Arial o in un analogo carattere, e — la risoluzione della riproduzione elettronica nella sua dimensione al 100 % non ecceda i 72 dpi. 4.   In caso di riproduzioni ai sensi del paragrafo 3, lettera f, — la lunghezza della parola SPECIMEN è pari almeno al 75 % della lunghezza della riproduzione, e — l’altezza della parola SPECIMEN è pari almeno al 15 % dell’ampiezza della riproduzione, e — la parola SPECIMEN compare in un colore non trasparente (opaco), contrastante con il colore dominante della rispettiva banconota in euro come descritta nell’. 5.   La BCE e le BCN, su ricevimento di una richiesta scritta, devono confermare che sono lecite anche riproduzioni non in linea con i criteri di cui al paragrafo 3, se non sono confondibili da parte del pubblico con le banconote in euro autentiche come descritte nell’. Se una riproduzione viene prodotta nel territorio di un solo Stato membro la cui moneta è l’euro, le richieste di cui sopra saranno indirizzate alla BCN di tale Stato membro. In ogni altro caso, tali richieste devono essere indirizzate alla BCE. 6.   Le regole sulla riproduzione delle banconote in euro si applicano altresì alle banconote in euro ritirate o che abbiano perso il loro corso legale ai sensi della presente decisione.
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