Art. 8

Art. 8

In vigore dal 22 mar 2013
1.   L’Unione concede all’Animal Health and Veterinary Laboratories Agency (ex-VLA), di Addlestone, Regno Unito, un contributo finanziario per il controllo delle encefalopatie spongiformi trasmissibili. Per il periodo dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, il contributo finanziario è fissato a un massimo di 495 000 EUR. 2.   In deroga all’, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 135/2013, il laboratorio di cui al paragrafo 1 del presente articolo può chiedere un contributo finanziario per l’intervento di più di 32 partecipanti a uno dei suoi seminari.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2013:155:oj#art-8