Art. 3
Complementarità e cooperazione con altri organismi
In vigore dal 11 mar 2013
Complementarità e cooperazione con altri organismi
1. Ai fini dell’attuazione del quadro pluriennale, l’Agenzia assicura la cooperazione e il coordinamento appropriati con i pertinenti organismi, uffici ed agenzie dell’Unione, con gli Stati membri, con le organizzazioni internazionali e la società civile, ai sensi degli articoli 7, 8 e 10 del regolamento (CE) n. 168/2007.
2. L’Agenzia si occupa di questioni inerenti alla discriminazione fondata sul sesso esclusivamente se e nella misura in cui ciò rientra tra le sue competenze nel contesto dell’, lettera g), tenendo conto che spetta all’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere (EIGE) raccogliere dati sull’uguaglianza di genere e sulle discriminazioni fondate sul sesso. L’Agenzia e l’EIGE cooperano secondo quanto stabilito dall’accordo di cooperazione del 22 novembre 2010.
3. L’Agenzia coopera con la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound) secondo quanto stabilito dall’accordo di cooperazione dell’8 ottobre 2009 e con l’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri (Frontex), secondo quanto stabilito dall’accordo di cooperazione del 26 maggio 2010. Essa coopera inoltre, secondo quanto stabilito dai rispettivi accordi di cooperazione futuri, con l’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO), la rete europea sulle migrazioni, Eurojust, l’unità europea di cooperazione giudiziaria, l’Ufficio europeo di polizia (Europol), l’Accademia europea di polizia (CEPOL) e l’Agenzia per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. La cooperazione con questi organismi si limita alle attività rientranti nell’ambito di applicazione dei settori tematici di cui all’ della presente decisione.
4. Nel settore della società dell’informazione e, in particolare, per quanto riguarda il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali, l’Agenzia svolge i propri compiti, fatta salva la responsabilità del Garante europeo della protezione dei dati di assicurare che i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla vita privata, siano rispettati dalle istituzioni e dagli organismi dell’Unione nell’ambito dei rispettivi doveri e competenze, secondo quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del regolamento (CE) n. 45/2001.
5. L’agenzia coordina le proprie attività con quelle del Consiglio d’Europa conformemente all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 168/2007 e all’accordo tra la Comunità europea e il Consiglio d’Europa sulla cooperazione tra l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali e il Consiglio d’Europa (14), di cui allo stesso articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2013:252:oj#art-3