Art. 2

Art. 2

In vigore dal 7 mar 2013
Entro il 17 marzo 2014 gli Stati membri prendono le misure necessarie in conformità delle proprie leggi nazionali, per sottoporre la 4-metilanfetamina a misure di controllo e alle sanzioni penali previste dalle rispettive legislazioni conformemente ai loro obblighi in virtù della convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971.
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