Art. 1

Art. 1

In vigore dal 5 mar 2013
In deroga all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, il Regno dei Paesi Bassi è autorizzato a designare quale debitore dell’IVA il soggetto passivo destinatario di una cessione dei seguenti beni: a) telefoni cellulari, concepiti come dispositivi fabbricati o adattati per essere connessi a una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza altro utilizzo; b) dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale; c) console per videogiochi, destinate, per le loro caratteristiche oggettive e le loro funzioni principali, a giochi video e ad altri giochi elettronici, con o senza altro utilizzo; d) personal computer portatili e tablet. La deroga si applica alle cessioni di beni per i quali l’importo imponibile è pari o superiore a 10 000 EUR.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2013:116:oj#art-1