Art. 1

Art. 1

In vigore dal 28 feb 2013
La decisione 2012/739/PESC è così modificata: (1) all’articolo 3, il paragrafo 1 è modificato come segue: a) le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti: "b) alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di materiale militare non letale o di materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, destinato all'uso umanitario o protettivo o alla protezione dei civili, o a programmi di costruzione istituzionale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e dell'Unione europea, o ad operazioni di gestione delle crisi da parte dell'Unione europea e dell'ONU, ovvero per la coalizione nazionale siriana delle forze dell'opposizione e della rivoluzione destinato alla protezione dei civili; c) alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di veicoli non da combattimento costruiti o equipaggiati con materiali per difesa balistica, adibiti esclusivamente alla protezione del personale dell'Unione europea e degli Stati membri in Siria o per la coalizione nazionale siriana delle forze dell'opposizione e della rivoluzione destinati alla protezione dei civili;"; b) è aggiunta la lettera seguente: "f) alla prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi per la coalizione nazionale siriana delle forze dell'opposizione e della rivoluzione destinata alla protezione dei civili;"; (2) l'articolo 31 è sostituito dal seguente: "Articolo 31 La presente decisione resta in vigore fino al 1o giugno 2013. Essa è costantemente riesaminata. È prorogata o modificata, a seconda del caso, se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.".
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