Art. 1

Art. 1

In vigore dal 21 feb 2013
Nell’allegato II, parte 3 della decisione 2007/777/CE, la seguente voce relativa al Brasile è inserita dopo la voce relativa all’Argentina: «BR Brasile BR-2 E o F XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX»
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