Art. 1
In vigore dal 21 feb 2013
Nell’allegato II, parte 3 della decisione 2007/777/CE, la seguente voce relativa al Brasile è inserita dopo la voce relativa all’Argentina:
«BR
Brasile BR-2
E o F
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX»
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2013:104:oj#art-1