Art. 3 · Regole di ammissibilità

Art. 3

Regole di ammissibilità

In vigore dal 19 feb 2013
Regole di ammissibilità 1.   Il contributo dell’Unione di cui all’ è erogato alle seguenti condizioni: a) i test sono stati eseguiti in conformità alle disposizioni della raccomandazione della Commissione nel periodo di cui alla sezione II dell’allegato della stessa; b) gli Stati membri hanno trasmesso alla Commissione la relazione di cui alla sezione III dell’allegato della raccomandazione della Commissione ed entro il termine ivi stabilito; c) entro il 31 maggio 2013, gli Stati membri hanno trasmesso alla Commissione, in formato elettronico, una relazione finanziaria secondo il formato di cui all’allegato III. 2.   La Commissione può ridurre l’importo del contributo di cui all’ nei casi in cui le condizioni di cui al paragrafo 1 non sono soddisfatte, tenendo conto della natura e della gravità della non conformità e della perdita finanziaria potenziale per l’Unione.
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